Secondo decreto attuativo della legge sull’Oblio oncologico
Il 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023, n. 193: “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” (c.d. “Oblio Oncologico”), che tutela il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni sulla pregressa malattia, né di subire indagini per questo motivo, quando il tempo trascorso e le condizioni di salute la rendono irrilevante.
Il primo decreto attuativo, emanato ad aprile 2024, stabiliva l’elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all’oblio rispetto al limite dei 10 anni (o 5 anni, se la diagnosi è precedente al compimento del ventunesimo anno di età) dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico.
Con successivo decreto del 5 luglio 2024, sono stati diminuiti i tempi, per alcune patologie, per richiedere l’oblio (vedasi la tabella aggiornata). In tutti gli altri casi le tempistiche sono 10 anni dalla fine dei trattamenti attivi o ultimo intervento, che si riducono a 5 se la diagnosi è stata fatta prima dei 21 anni di età.
Sempre con lo stesso decreto sono state indicate le modalità con le quali poter richiedere l’oblio. La persona interessata dovrà richiedere al proprio medico/struttura sanitaria la certificazione che rientra nei parametri dell’oblio; il medico/struttura avrà 30 giorni di tempo per rilasciare il documento. Questa certificazione non comporta nessun onere a carico del richiedente.
La certificazione andrà poi presentata all’ente al quale si vuole richiedere la cancellazione dei propri dati (es bancario, finanziario, assicurativo, ecc). Nel caso delle compagnie assicurative, se la persona rientra nell’ambito dell’oblio oncologico, non potranno richiedere documentazione sanitaria relativa alla patologia precedente nè in fase di assunzione nè in fase di liquidazione.